(massima n. 1)
Nell'azione negatoria servitutis, č indispensabile, ai fini della legittimazione attiva, che l'attore fornisca adeguata prova della titolaritā del diritto di proprietā o di altro diritto reale sul fondo pretesamente leso. La mancata contestazione da parte del convenuto della titolaritā del diritto dell'attore non solleva quest'ultimo dall'onere della prova (artt. 949 cod. civ., 115, 116 e 167 cod. proc. civ.).