Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 20564 del 24 luglio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto (cd. domanda trasversale) non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c., ma č sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, secondo comma, c.p.c..

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.