(massima n. 1)
Il convenuto che intenda formulare una domanda nei confronti di altro convenuto (cd. domanda trasversale) non ha l'onere di chiedere il differimento dell'udienza previsto dall'art. 269 c.p.c., ma č sufficiente che formuli la suddetta domanda nei termini e con le forme stabilite dall'art. 167, secondo comma, c.p.c..