(massima n. 1)
L'eccezione di inefficacia del contratto concluso dal falsus procurator non costituisce un'eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., ma una mera difesa rilevabile d'ufficio dal giudice anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata.