(massima n. 1)
Il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacitā di guadagno, e, a sua volta, della capacitā lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilitā temporanea o dell'invaliditā permanente) č risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva o presumibilmente in futuro avrebbe svolto un'attivitā lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito.