Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 34792 del 12 dicembre 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di deposito degli atti processuali nel giudizio di appello, posto che la ratio degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. č solo quella di accertare se la costituzione dell'appellante sia avvenuta tempestivamente, la lettera dell'art. 9 L. n. 53 del 1994 non preclude all'avvocato di procedere in via alternativa a norma dell'art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligo di produrre la notifica in modalitā telematica, purché la copia analogica sia corredata dall'attestazione di conformitā.

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