(massima n. 1)
In tema di deposito degli atti processuali nel giudizio di appello, posto che la ratio degli artt. 347 e 165 cod. proc. civ. č solo quella di accertare se la costituzione dell'appellante sia avvenuta tempestivamente, la lettera dell'art. 9 L. n. 53 del 1994 non preclude all'avvocato di procedere in via alternativa a norma dell'art. 9, comma 1-bis, non avendo egli un obbligo di produrre la notifica in modalitā telematica, purché la copia analogica sia corredata dall'attestazione di conformitā.