(massima n. 1)
In tema di espropriazione presso terzi, qualora l'udienza ex art. 548 c.p.c. indicata nell'atto di pignoramento ricada nel periodo di sospensione delle attivitą giudiziarie ai sensi del d.l. n. 18 del 2020, il termine di decadenza ex art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione da parte del debitore avverso l'ordinanza di assegnazione del credito, resa durante un'udienza anticipata senza preventiva comunicazione all'esecutato, non decorre dalla data dell'udienza individuata nell'atto, bensģ dalla conoscenza dell'emissione del provvedimento.