(massima n. 1)
In materia di procedimenti esecutivi mobiliari, le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione ex art. 540 c.p.c. possono essere liquidate dal giudice dell'esecuzione, e rientrano pertanto nelle spese processuali. Il creditore procedente non può avvalersi di una autonoma azione di regresso nei confronti del debitore esecutato per il rimborso delle suddette spese, se non ha previamente richiesto la correzione o l'opposizione dell'ordinanza per errore o dimenticanza del giudice dell'esecuzione.