(massima n. 2)
In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non č impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'āmbito del medesimo ufficio giudiziario.