Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 10898 del 24 aprile 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di opposizione agli atti esecutivi, il rimedio ex art. 617 c.p.c. non č direttamente esperibile avverso gli atti (nella specie, gli esperimenti di vendita dei beni pignorati) del commissionario, per i quali la legge appresta, quale specifico e diverso mezzo di controllo, il reclamo ex art. 534-ter c.p.c.

(massima n. 2)

In caso di opposizione esecutiva proposta dopo l'inizio dell'esecuzione forzata con atto iscritto direttamente al ruolo generale degli affari contenziosi civili, il provvedimento del giudice in tal guisa adito che dispone la trasmissione dell'atto al giudice dell'esecuzione e la cancellazione della causa dal ruolo contenzioso civile non č impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto avente natura di mera distribuzione dell'affare nell'āmbito del medesimo ufficio giudiziario.

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