Cassazione civile Sez. III sentenza n. 32146 del 20 novembre 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

Il giudice dell'opposizione ex art. 512 c.p.c. non può, in assenza di domanda, né modificare il progetto di distribuzione (attribuendo il ricavato della vendita a un soggetto che non ne abbia fatto richiesta) né sindacare la legittimità dell'intervento dei creditori nell'esecuzione.

(massima n. 2)

Il provvedimento con cui viene approvato il progetto di distribuzione segna la conclusione del processo esecutivo immobiliare, la quale non è impedita dalla circostanza che il conseguente pagamento dei creditori avvenga in pendenza di un'opposizione distributiva, potendosi riaprire la procedura, con efficacia ex tunc, nel caso di accoglimento della stessa.

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