(massima n. 1)
Il principio secondo cui, a norma degli arti. 2043 ss., affinché sorga l'obbligazione del risarcimento del danno è sufficiente un fatto che pregiudichi l'interesse altrui, ma occorre che esso abbia arrecato un danno ingiusto, va inteso nel senso che, mentre per tutti i fatti dannosi non costituenti reato, l'ingiustizia del danno è da intendersi (oltrechè nell'accezione di danno prodotto non iure e, cioè, in assenza di cause giustificative del fatto dannoso) anche contra jus (vale a dire come fatto che incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto), per i danni prodotti da reato, invece, l'ingiustizia è in re ipsa e non ha quindi bisogno di essere riconnessa alla violazione di un diritto soggettivo.