(massima n. 1)
Qualsiasi fatto ingiusto obbliga, ai sensi dell'art. 2043, chi lo ha commesso a risarcire il danno ed il risarcimento č dovuto indipendentemente dalla rispondenza del fatto ad una qualsiasi ipotesi di reato. Ciō comporta che il danno prodotto da un fatto ingiusto č risarcibile sia nel caso in cui il fatto non costituisca reato nel momento in cui č commesso, sia nel caso in cui in quel momento il fatto integri anche una fattispecie criminosa, sia infine, nel caso in cui il fatto, pur costituendo reato nel momento della sua commissione, abbia successivamente perduto la sua connotazione di illiceitā per effetto di abolitio criminis.