(massima n. 2)
Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., il sequestro conservativo si converte in pignoramento quando il creditore sequestrante ottiene una condanna dotata di esecutorietā e da tale momento inizia il processo di esecuzione forzata, del quale le formalitā prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c. (deposito e annotazione della decisione esecutiva) costituiscono atti di impulso da compiersi nel termine perentorio prescritto dalla legge; ne consegue che la mancata o tardiva esecuzione dei predetti adempimenti non integra un vizio - da far valere con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. - del pignoramento o dell'espropriazione forzata con esso iniziata, bensė un'inattivitā della parte comportante l'estinzione della procedura a norma dell'art. 630 c.p.c., rispetto alla quale č dato esclusivamente il rimedio del reclamo. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito - di rigetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dalla debitrice esecutata per denunziare la tardiva esecuzione degli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., compiuti dal deposito della sentenza penale definitiva e non dalla lettura del dispositivo - in quanto l'opposto provvedimento del giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza di sospensione e disposto la prosecuzione del processo, era da qualificare come rigetto dell'eccezione di estinzione e, pertanto, impugnabile unicamente col reclamo ex art. 630 c.p.c., non giā con l'opposizione agli atti esecutivi, insuscettibile di conversione in reclamo).