(massima n. 1)
È ipotizzabile il concorso tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale non solo quando lo stesso fatto è imputabile a più autori, a diversi titoli, ma anche quando in capo ad una stessa persona danneggiata sussiste una molteplicità di situazioni protette, in relazione sia ad un precedente obbligo relativo, sia a divieti generali ed assoluti. Tali sono, per loro natura, quelli che tutelano gli interessi considerati dai delitti previsti dal codice penale, rispetto ai quali la tutela civilistica assegnata alle vittime costituisce il riflesso patrimoniale della violazione di un divieto più ampio, che prescinde dall'esistenza di obblighi di origine contrattuale ed attiene, invece, al diritto assoluto del soggetto di non subire pregiudizio ai diritti personalissimi, o quello di proprietà, di cui è titolare. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale, — rilevato che la tutela civile del diritto derivante da una scrittura contrattuale era stata promossa con la costituzione nel procedimento penale e poi proseguita nell'unica sede disponibile dopo l'estinzione di quel procedimento — aveva fatto cenno al principio dell'unicità della giurisdizione per sostenere l'opportunità di far salve le acquisizioni del giudice penale e, nel determinare le quantità di danno spettante all'attore aveva fatto applicazione delle norme che provvedono al danno extracontrattuale).