(massima n. 1)
In caso di chiamata iussu iudicis del terzo, si determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario e il termine perentorio entro cui la notificazione deve avvenire può essere individuato in quello indicato dall'art. 163-bis cod. proc. civ., purché non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi rispetto alla data del provvedimento di integrazione.