(massima n. 1)
L'azione prevista dall'art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario, e a norma del successivo art. 2042 non può essere esperita non soltanto ove sussista altra azione del danneggiato contro l'arricchito, ma anche quando l'azione sia esperibile contro persone diverse, che sarebbero obbligate per legge o per contratto.