(massima n. 1)
La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 c.c. ben può prescindere dall'attività in sé e per sé considerata, il che si verifica quando il pericolo si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili, proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato.