Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16077 del 16 giugno 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

L'ordinanza ex art. 348-bis cod. proc. civ., anche nel rito del lavoro ai sensi dell'art. 436-bis cod. proc. civ., deve pronunciarsi prima della trattazione della causa, senza che ciò possa desumersi dall'invito alle parti a concludere. Il preavviso delle conclusioni è un adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione.

(massima n. 2)

In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

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