(massima n. 2)
In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.