(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento della sussistenza della responsabilità da atto illecito ricollegabile all'esercizio di attività pericolosa e del conseguente danno è necessaria l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività pericolosa stessa e l'evento di danno, riconducibili all'esercente; tale nesso deve consistere in una relazione diretta tra danno e rischio specifico dell'attività pericolosa o dei mezzi adoperati, giacché, diversamente, il danno cagionato può essere riconosciuto solo in base al criterio generale dell'art. 2043 c.c., se ne ricorrono i presupposti di applicazione. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo e confermando sul punto la sentenza impugnata del giudice di merito, ha rilevato la congruità e la logicità dell'accertamento compiuto da quest'ultimo, in base al quale era stata rigettata la domanda di risarcimento di un soggetto relativa alle conseguenze di una caduta su uno Spazio ghiacciato, siccome l'evento non era collegabile alla titolarità dell'esercizio di attività alberghiera con annesso spiazzo per la sosta di veicoli e, sotto il profilo del nesso eziologico, se ne era ravvisata l'insussistenza perché l'evento medesimo era dipeso dalla scelta dello stesso soggetto di avventurarsi su un tracciato ghiacciato, agevolmente individuabile con l'uso dell'ordinaria attenzione e prudenza).