(massima n. 1)
E' infondata la pretesa erariale di compensare un proprio credito, maturato anteriormente all'apertura del fallimento con un credito IRES spettante alla massa, maturato durante la gestione fallimentare. In effetti l'eccezione di compensazione ai sensi dell'art. 56, L.Fall. - oggi, in termini analoghi, art. 155, codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza - presuppone di necessitā l'anterioritā delle posizioni creditorie rispetto alla declaratoria di fallimento, stante la necessaria identitā nella titolaritā attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni, rispettivamente a posizioni invertite, laddove compensando crediti erariali maturati anteriormente, con crediti derivanti dalla gestione fallimentare (e dunque posteriori all'apertura della procedura) tale requisito fa difetto, essendo debitore per i primi il fallito, mentre il creditore dei secondi č la massa. Inoltre, una diversa soluzione determinerebbe un indebito pregiudizio per i creditori concorsuali, in violazione del principio della par condicio creditorum, rispetto alla quale giā la compensabilitā di crediti e debiti anteriori costituisce un indubbio privilegio rispetto alla falcidia.