(massima n. 1)
In tema di compenso del curatore fallimentare, il decreto di liquidazione ex art. 39 l. fall. (oggi art. 137 CCII), pur avendo natura decisoria e tendenzialmente definitiva quanto ad an e quantum del credito, non osta alla successiva applicazione dell'art. 146, comma 3, D.P.R. n. 115/2002 - come interpretato dalla Corte cost. n. 174/2006 - allorché, per sopravvenienze di fatto non imputabili al curatore (nella specie confisca penale delle somme giacenti sul conto della procedura, confluite nel FUG), venga meno l'attivo necessario al pagamento del compenso gią liquidato. In tal caso l'accertamento del giudice concorsuale riguarda soltanto la sussistenza della sopravvenuta incapienza e la conseguente individuazione dell'Erario quale soggetto tenuto al pagamento, senza incidere sulla definitivitą del provvedimento di liquidazione.