(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo liquidatorio con transazione fiscale ex art. 88, comma 3, CCII, come novellato dal d.lgs. 136/2024, il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull'omologazione in ipotesi di "cram down" fiscale, č tenuto esclusivamente a verificare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, anche sulla base della relazione del professionista indipendente, senza poter subordinare l'accesso o l'omologa ad un autonomo giudizio di meritevolezza del debitore fondato su pregresse condotte distrattive o su reiterate violazioni degli obblighi tributari.