(massima n. 1)
È incontrovertibile configurare un uso distorto dell'istituto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 63 c.c.i.i. ove si dimostri che il debitore ha posto in essere operazioni meramente strumentali atte a costruire un piano liquidatorio al fine esclusivo di azzerare sostanzialmente il debito fiscale, senza una reale prospettiva di ristrutturazione del debito che interessi altri creditori. La valutazione in punto di fatto circa l'abuso del diritto concorsuale è riservata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo vizio motivazionale.