(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo in continuità aziendale, l'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i. va interpretato nel senso che, in caso di accoglimento del reclamo contro la sentenza di omologazione, la Corte d'appello può confermare l'omologa con attribuzione al reclamante del solo risarcimento del danno esclusivamente su richiesta (o adesione) del proponente il concordato, non essendo necessaria la richiesta – né l'adesione – del creditore reclamante, che resta vincolato al concordato così come già subiva l'omologazione di primo grado.