Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 19607 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta l'inammissibilitą delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilitą del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.

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