(massima n. 1)
La sopravvenuta dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale comporta l'inammissibilitą delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilitą del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex art. 51 c.c.i.i. assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa.