(massima n. 1)
Il provvedimento che definisce il procedimento di reclamo promosso avverso la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale è impugnabile davanti alla Corte di Cassazione. E ciò a prescindere dalla intestazione formale del provvedimento come decreto, purché lo stesso abbia il contenuto e produca gli effetti propri della sentenza prevista dall'art. 51, comma 11, CCII.