Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 26510 del 1 ottobre 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento che definisce il procedimento di reclamo promosso avverso la sentenza che ha disposto l'apertura della liquidazione giudiziale è impugnabile davanti alla Corte di Cassazione. E ciò a prescindere dalla intestazione formale del provvedimento come decreto, purché lo stesso abbia il contenuto e produca gli effetti propri della sentenza prevista dall'art. 51, comma 11, CCII.

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