(massima n. 1)
In tema di giudizio di revocazione, alla parte contumace non si applica la disciplina dettata dagli artt. 170 e 285 c.p.c., bensì quella dell'art. 292, comma 4, c.p.c., cosicché, in mancanza di notifica e di comunicazione integrale del provvedimento alla parte personalmente, non opera il termine breve di cui all'art. 51, comma 13, c.c.i.i., ma quello c.d. "lungo" ex art 327 c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestivo - sebbene infondato - il ricorso per cassazione proposto avverso la pronuncia con cui era stata revocata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, per non essersi avveduto il giudicante che dai documenti di causa risultava l'estinzione del debito su cui il ricorrente aveva fondato la propria legittimazione).