(massima n. 1)
Il termine di 30 giorni stabilito dall'art. 51, comma 13, CCII, per la proposizione del ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d'appello che rigetta o accoglie il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale si applica, per ragioni di coerenza sistematica rinvenibili nella medesima finalitą acceleratoria che disciplina le impugnazioni, anche alla sentenza della corte d'appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiara aperta la liquidazione giudiziale.