(massima n. 1)
In tema di accordi di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57 ss. CCII, la legittimazione a proporre reclamo ex art. 51 CCII avverso la sentenza che pronuncia sull'omologazione spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano assunto la qualitą di parte formale nel giudizio di omologazione, mediante proposizione di opposizione ex art. 48, comma 4, CCII; ne č privo, pertanto, il creditore ivi compresi l'INPS o l'Agenzia delle Entrate che, pur essendo destinatario del c.d. cram down fiscale o previdenziale di cui all'art. 63 CCII (nel regime anteriore all'art. 1-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, conv. con modif. in l. 10 agosto 2023, n. 103), non abbia partecipato al giudizio di omologa, salvo che con il reclamo deduca un vizio procedurale che abbia impedito la sua partecipazione al giudizio medesimo.