(massima n. 1)
La decisione della Corte di appello, che conferma ai sensi dell'art. 47, comma 5, CCII il decreto con cui il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato, senza provvedere all'apertura della liquidazione giudiziale, anche se adottata con sentenza e non con decreto non può essere impugnata con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio.