(massima n. 1)
In tema di concordato preventivo in continuitą aziendale, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b), CCII, il controllo demandato al tribunale in sede di apertura della procedura non si esaurisce nella mera verifica di "ritualitą" formale della domanda e di completezza della documentazione, ma costituisce un vero e proprio giudizio di ammissibilitą: esso deve estendersi, oltre che alla verifica della non manifesta inidoneitą del piano alla soddisfazione dei creditori e alla conservazione dei valori aziendali, anche al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalitą sostanziale di ampiezza pari a quello richiesto in sede di omologazione, ivi compresa la verifica della correttezza del trattamento dei creditori, della formazione delle classi obbligatorie e della completezza delle informazioni funzionali al voto.