(massima n. 1)
La Corte di Cassazione ribadisce che la prededucibilitā č esclusa in difetto dell'apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda di concordato con riserva senza il successivo deposito della proposta e del piano. Questo principio sottolinea la necessitā di una continuitā organizzativa ("consecutio") per il riconoscimento dei crediti prededucibili.