Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 1730 del 24 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La Corte di Cassazione ribadisce che la prededucibilitā č esclusa in difetto dell'apertura effettiva della procedura concordataria, non essendo sufficiente la sola domanda di concordato con riserva senza il successivo deposito della proposta e del piano. Questo principio sottolinea la necessitā di una continuitā organizzativa ("consecutio") per il riconoscimento dei crediti prededucibili.

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