Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 12352 del 9 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso di domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall., il tribunale che, concedendo al debitore il termine per il deposito della proposta, del piano e della relativa documentazione, nomina immediatamente il commissario giudiziale, può disporre il deposito di una somma di denaro rapportata alle spese che si presumono necessarie per tale prima fase della procedura, ma il mancato deposito della somma, così come il mancato rispetto del termine all'uopo fissato o il deposito di somma inferiore a quella indicata non possono essere causa di automatica dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità della domanda, in mancanza di espressa disposizione di legge in tal senso, non essendo "ratione temporis" applicabili al giudizio le disposizioni innovative di cui all'art. 44, comma 1, lett. d), e comma 2, del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII).

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