(massima n. 1)
In tema di liquidazione giudiziale, l'iniziativa del P.M., ai sensi dell'art. 38 c.c.i.i., ha natura autonoma rispetto a quella dei creditori, nonché rispetto alla segnalazione del giudice, dovendo escludersi qualsiasi automatismo tra tale segnalazione e l'iniziativa, che viene promossa all'esito di valutazione autonoma circa la fondatezza della notizia e prende data dal momento in cui il P.M. esercita il proprio potere-dovere di chiedere l'apertura della procedura concorsuale.