(massima n. 1)
La domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al petitum ed alla causa petendi), in quanto la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilitą e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti «eterodeterminati» per la identificazione dei quali, cioč, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale.