(massima n. 1)
In tema di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, il giudizio di ammissibilitą della proposta, svolto dal tribunale ai fini dell'apertura della relativa procedura, non deve limitarsi ad una valutazione di mera ritualitą formale della proposta stessa e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi ai profili di legalitą sostanziale, cosģ da ricomprendere l'apprezzamento delle condizioni di ammissibilitą disciplinate dall'art. 25 sexies CCII, in rapporto al contenuto della documentazione richiesta da quest'ultima disposizione e dal precedente art. 39.