(massima n. 1)
In tema di concordato semplificato, né l'ausiliario nominato ai sensi dell'art. 25 sexies, terzo comma, CCII, né il commissario liquidatore nominato ai sensi dell'art. 25 septies CCII rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo avverso il provvedimento di omologazione del concordato, non essendo portatori di specifici interessi da far valere in sede giurisdizionale, né in nome proprio, né in veste di sostituti processuali.