(massima n. 1)
La distrazione di somme da una societą ammessa al concordato preventivo configura un'ipotesi di bancarotta fraudolenta postfallimentare in relazione alla quale la restituzione della somma distratta non realizza una forma di cosiddetta bancarotta "riparata", poiché, per determinare l'insussistenza della materialitą del reato, l'attivitą di segno contrario che annulla la sottrazione deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento o del decreto che ammette il concordato preventivo, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza. Ne scaturisce un'intensa responsabilizzazione del debitore rispetto a contegni improntati alla trasparenza oltre che una sollecitazione decisa verso accessi leali alla procedura concordataria, essendo stata ulteriormente differita l'entrata in vigore della causa di non punibilitą prevista dall'art. 25 del D.Lgs. n 14/2019.