(massima n. 1)
La riserva assunta dal tribunale sulla istanza di fallimento a carico del debitore, dopo che a questi sia stata negata dal giudice monocratico la conferma delle misure protettive in origine conseguite con l'accesso alla composizione negoziata, preclude all'organo giudiziario altra attivitą in quel procedimento ma non inibisce al debitore alcuna attivitą difensiva volta, come il reclamo, a proteggere impresa e patrimonio in via ulteriore. Né dunque spetta al debitore alcun rinvio, essendo una sua libera scelta, nel termine, proporre il detto reclamo, mentre nel caso, anche al momento della dichiarazione di fallimento, il termine di 15 giorni (per il rinvio dell'art. 19 CCII all'art. 669-terdecies c.p.c.) per impugnare il diniego era ormai spirato.