(massima n. 1)
L'indennizzo dovuto per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), in quanto diretto a reintegrare una diminuzione patrimoniale, costituisce un debito di valore, anche qualora l'arricchimento si ricolleghi ad un'attività o erogazione del creditore che abbia comportato un risparmio di spesa per l'obbligato, e, pertanto, va liquidato tenendo conto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sulla base di criteri oggettivi (quale, nell'ipotesi, il coefficiente Istat), senza che assuma rilievo, al predetto fine, il saggio bancario dell'interesse sulla somma erogata dal depauperato, non trattandosi di debito di valuta e non potendosi, quindi, liquidare, rispetto ad esso, il maggior danno previsto per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1224 c.c. Sulla somma liquidata sono dovuti gli interessi legali, con decorrenza dalla proposizione della domanda, in quanto il dovere giuridico d'indennizzo sorge soltanto quando il titolare dell'azione di arricchimento faccia valere la sua pretesa.