(massima n. 2)
L'azione di arricchimento senza causa č ammissibile soltanto limitatamente a quanto un soggetto abbia fatto proprio e non oltre l'effettiva entitā della diminuzione patrimoniale correlativamente subita dall'altro soggetto. Pertanto, nel caso dell'elaborazione, a favore di un ente pubblico, che poi ne abbia riconosciuto l'utilitā, di un progetto di opera pubblica non preceduta da un valido incarico professionale conferito contrattualmente, l'indennizzo dovuto ex art. 2041 c.c. al professionista va liquidato, nei limiti dell'arricchimento dell'ente, con riguardo alla entitā dell'effettiva perdita patrimoniale subita dal professionista, da accertarsi tenendo conto delle spese anticipate per l'esecuzione dell'opera e del mancato guadagno, da determinarsi eventualmente anche ex art. 1226 c.c., che lo stesso avrebbe ricavato dal normale svolgimento della sua attivitā professionale nel periodo di tempo dedicato invece all'esecuzione dell'opera utilizzata dall'ente pubblico, senza la possibilitā di far ricorso a parametri contrattuali, stante la carenza di un valido vincolo contrattuale, o di commisurare, sic et simpliciter la perdita patrimoniale alla utilitas derivatane all'ente sotto il profilo della spesa risparmiata.