(massima n. 1)
L'azione di responsabilità che, a norma dell'art. 23, D.L. n. 66 del 1989 (conv. in legge n. 144 del 1989 e riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, D.L.vo n. 77 del 1995), è esperibile dai privati contro gli amministratori e i funzionari di province, comuni, e comunità montane per prestazioni e servizi resi senza il rispetto delle prescritte formalità, comporta che, limitatamente ai suddetti enti ed alle indicate situazioni, il privato, disponendo di un'azione diretta, non può esperire nei confronti della P.A. fazione sussidiaria di arricchimento senza causa; tuttavia, non potendosi, in difetto di espressa previsione normativa, affermare la retroattività del citato D.L. n. 66, deve ritenersi l'esperibilità dell'azione di indebito arricchimento per tutte le prestazioni ed i servizi resi alla P.A. anteriormente all'entrata in vigore di tale normativa, non difettando il requisito della sussidiarietà per il fatto che il privato può agire direttamente contro chi abbia invalidamente commissionato le opere o i servizi, atteso che la responsabilità diretta di funzionari e dipendenti pubblici è posta dall'art. 28 Cost. su di un piano alternativo e paritetico.