(massima n. 1)
Se un contratto di fornitura tra un privato e un comune viola le disposizioni contenute nell'art. 23, terzo comma, della legge 24 aprile 1989, n. 144, secondo l'interpretazione avallata dalla Corte costituzionale con le sentenze 24 ottobre 1995, n. 446 e 30 luglio 1997, n. 295, il rapporto negoziale intercorre direttamente con l'amministratore o il funzionario che ha consentito l'instaurazione di tale rapporto: pertanto, il privato non può esperire nei confronti del comune neppure l'azione di indebito arricchimento (ex art. 2041 c.c.) per difetto del necessario requisito della sussidiarietà (art. 2042 c.c.) che è escluso nel caso in cui esista altra azione esperibile nei confronti della parte contrattualmente inadempiente. Detto principio non è derogabile — come chiarito con le sopra citate decisioni della Corte costituzionale — nel caso di acquisizione da parte degli enti locali di beni e servizi per effetto di lavori di «somma urgenza» non regolarizzati successivamente nei termini prescritti.