(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 23, terzo e quarto comma D.L. 2 marzo 1989 n. 66 (conv. in legge 24 aprile 1989 n. 144), applicabile ratione temporis al quale si uniforma la legge reg. Sicilia n. 21 del 1985, nelle ipotesi di fornitura di beni o servizi priva della deliberazione autorizzativa di spesa nelle forme previste, il rapporto obbligatorio si stabilisce tra il privato fornitore e l'amministratore o funzionario che abbia consentito la fornitura, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, con la conseguente scissione del rapporto di immedesimazione organica tra l'agente e l'ente locale che resta estraneo agli impegni di spesa assunti, mentre il funzionario e/o l'amministratore può esperire nei confronti della P.A. l'azione sussidiaria di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c.