(massima n. 1)
Allorquando trovi applicazione l'art. 23 del D.L. n. 66 del 1989, che disciplina la procedura d'impegno di spesa per le amministrazioni locali, deve escludersi la proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti della P.A., salvo che questa, ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo n. 342 del 1997, riconosca con esplicita deliberazione consiliare il debito sorto per effetto della condotta del proprio funzionario o amministratore; tale riconoscimento può riguardare anche una parte soltanto della prestazione, nei limiti della utilità e dell'arricchimento che vengano accertati e dimostrati.