(massima n. 2)
In base agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca iure privatorum deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. (Fattispecie relativa a contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, al quale la S.C. ha ritenuto applicabili gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923, in forza dell'art. 87, primo comma, T.U della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile ratione temporis ).