Cassazione civile Sez. I sentenza n. 15296 del 6 luglio 2007

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di spese degli enti locali effettuate senza il rispetto delle condizioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, D.L. 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, applicabile ratione temporis e riprodotto, senza sostanziali modifiche, prima dall'art. 35 D.L.vo n. 77 .del 1995 e poi dall'art. 191 D.L.vo n. 267 del 2000, l'insorgenza del rapporto obbligatorio, ai fini del corrispettivo, direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, determina l'impossibilità di esperire nei confronti del Comune l'azione di arricchimento senza causa, stante il difetto del necessario requisito della sussidiarietà. Qualora detta azione sia stata formalmente proposta, se è vero (sentenza della Corte costituzionale n. 295 del 1997), che il contraente privato è legittimato, utendo iuribus del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la P.A. in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., non è però consentito al Giudice sostituire d'ufficio (e pronunciarsi su) questa azione, che è diversa da quella di arricchimento senza causa, in quanto ha petitum e causa petendi autonomi e specifici, altrimenti incorrendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.

(massima n. 2)

In base agli artt. 16 e 17, R.D. n. 2440 del 1923, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca iure privatorum deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti. (Fattispecie relativa a contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, al quale la S.C. ha ritenuto applicabili gli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440 del 1923, in forza dell'art. 87, primo comma, T.U della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile ratione temporis ).

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