(massima n. 1)
Il funzionario o l'amministratore pubblici che abbiano attivato un impegno di spesa per l'ente locale senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione degli enti medesimi, rispondono - in base alla disciplina recata dai commi 3 e 4 dell'art. 23 del d.l. 3 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1989, n. 144) - degli effetti di detta attivitā di spesa verso il terzo contraente, il quale č pertanto legittimato ad agire direttamente e personalmente nei loro confronti. Ne consegue che, ove, a loro volta, il funzionario o l'amministratori anzidetti abbiano proposto contro l'ente locale l'azione di indebito arricchimento (art. 2041 c.c.), per l'accoglimento di tale domanda č necessario che la P.A. abbia espresso, tramite i suoi organi rappresentativi e deputati alla deliberazione della spesa, un giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilitā della prestazione ricevuta, non potendo detto giudizio provenire, perō, dallo stesso funzionario o amministratore che si č reso inosservante della procedura prescritta, avendo costui, in ragione della sua consapevole condotta illegittima, interrotto il rapporto di immedesimazione organica con l'ente.