(massima n. 1)
Nei mutui fondiari stipulati antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, gli interessi di mora possono essere computati sull'intera rata scaduta, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurando una speciale ipotesi di anatocismo legale non soggetta al divieto dell'art. 1283 c.c.