(massima n. 1)
Il riconoscimento dell'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal terzo, che costituisce requisito per l'esperibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione (e che, in ragione dei limiti posti dall'art. 4, della legge n. 2248 del 1865, all. E, non può essere sopperito da una valutazione dell'utilità compiuta dal giudice ordinario) può anche risultare in modo implicito da atti o comportamenti della P.A. dai quali si possa desumere inequivocabilmente un effettuato giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità della prestazione o dell'opera. In una tale prospettiva, esso può desumersi — quanto ad un comune — non solo da deliberazioni prese dal consiglio comunale o dalla giunta — quali organi deliberanti nell'ambito delle rispettive competenze — e non solo da atti formali del sindaco quale organo che rappresenta il comune, ai sensi dell'art. 151, R.D. n. 148 del 1915 (ed ora dall'art. 36 della legge n. 142 del 1990), ma anche da atti formali compiuti da un assessore componente la giunta comunale e resi nell'esercizio di competenze ad esso specificamente delegate dal sindaco (come già previsto dall'art. 67 del R.D. n. 297 del 1911, e, per gli enti locali della Regione siciliana, dall'art. 72, comma terzo, del decreto legislativo P. n. 6 del 1955).