Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 31174 del 13 giugno 2023

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, lo strumento convenzionale applicabile alla richiesta proveniente dalla Repubblica di San Marino, avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo a fini di confisca, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato e sul finanziamento del terrorismo, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, a termini della quale la trasmissione diretta della richiesta tra le diverse Autorità giudiziarie è consentita solo in presenza del presupposto dell'urgenza, e non la Convenzione bilaterale di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e la Repubblica di San Marino, stipulata a Roma il 31 marzo 1939 e ratificata con legge 6 giugno 1939, n. 1320, che disciplina la diversa materia della richiesta di cooperazione giudiziaria a scopo probatorio.

(massima n. 2)

In tema di rapporti giurisdizionali con Autorità straniere, la richiesta di cooperazione avente ad oggetto l'esecuzione di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca può essere trasmessa con modalità diverse da quelle previste dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi del reato, stipulata a Varsavia il 16 maggio 2005, purchè non vi sia incertezza sulla provenienza della documentazione e sulla sua autenticità e siano rispettate le procedure interne di comunicazione dettate dall'art. 737-bis cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a richiesta di assistenza della Repubblica di San Marino).

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