(massima n. 1)
L'azione di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione differisce da quella ordinaria in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, che deve essere provato dall'attore; ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto l'utilità dell'opera o della prestazione in maniera esplicita, con atto formale, ovvero in modo implicito; il riconoscimento implicito, a differenza di questo esplicito, che deve essere adottato dagli organi deliberativi dell'ente (nel caso del Comune, dal consiglio e dalla giunta comunale), può promanare anche dagli organi rappresentativi dell'ente pubblico (nel caso del Comune, dal sindaco nella sua qualità di legale rappresentante del Comune ex art. 36 legge 8 giugno 1990, n. 142); esso tuttavia presuppone pur sempre o atti formali degli organi deliberativi ovvero comportamenti, quali la consapevole utilizzazione della prestazione o dell'opera, posti in essere, senza il rispetto delle prescritte formalità, dagli organi rappresentativi, dai quali si possa desumere inequivocabilmente e con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità dell'opera o della prestazione eseguita dal privato. Ai fimi del riconoscimento implicito sono invece ininfluenti la semplice conoscenza dell'esecuzione dell'opera o della prestazione, acquisita dalla pubblica amministrazione in un momento successivo, ovvero la consapevole tolleranza dell'altrui apporto vantaggioso, trattandosi di elementi non casualmente collegati ad un comportamento del sindaco idoneo a mettere a disposizione dell'ente la prestazione o l'opera e a manifestare con fatti concludenti e univoci il riconoscimento della loro utilità.